Sez. 1, Sentenza n. 13104 del 15/07/2004 (Rv. 574601 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE | Ordinanza emessa su questione di integrazione del contraddittorio - Carattere decisorio - Esclusione - Carattere ordinatorio - Sussistenza - Conseguenze - Autonoma impugnazione e riserva di impugnazione - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE
La questione dell'integrazione del contraddittorio non costituisce, per se stessa, questione preliminare "di merito" ai sensi dell'art. 279, secondo comma, nn. 2 e 4, cod. proc. civ., ma, piuttosto, questione processuale; né, inoltre, costituisce, comunque, questione pregiudiziale attinente al processo ai sensi della stessa norma, dato che le questioni pregiudiziali prese in considerazione dall'art. 279, cit., sono esclusivamente quelle idonee - ove decise in un certo senso - a definire il giudizio, mentre la decisione sulla integrazione del contraddittorio, sia essa positiva o negativa, non può mai porre fine al processo, che invece prosegue in ogni caso, dovendo, anche in ipotesi di decisione positiva (nell'ipotesi opposta il giudizio prosegue puramente e semplicemente tra le parti originarie), disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso, e non certo definirsi il giudizio con una pronuncia di mero rito. Pertanto l'ordinanza in proposito emessa dal giudice ha in ogni caso contenuto e natura meramente ordinatori, giammai decisori, e, conseguentemente, non può mai costituire sentenza non definitiva suscettibile di separata impugnazione o riserva di appello e, in difetto, di passaggio in giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)