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Sez. 3, Sentenza n. 31604 del 05/07/2002 CC (dep. 23/09/2002) Rv. 222253 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Disciplina sui rifiuti - Combustibile da rifiuto - Natura - Rifiuto speciale - Condizioni per l'esclusione da tale tipologia - Individuazione.
Stato
decisa il 2002-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222253-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Il combustibile proveniente da rifiuti rientra tra i rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 7, comma 3 lett. l bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, introdotto dal decreto legge 28 dicembre 2001 n.452, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002 n. 16, a meno che non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti ed usi compatibili con la tutela ambientale e fino a che la predetta individuazione non diventi effettiva con la emanazione dei necessari provvedimenti. Ne consegue che, ai fini dell'accesso alle procedure semplificate, devono essere rispettate le condizioni di cui all'art. 31, comma 3 lett. a), del citato decreto n. 22, che prevede l'accertamento che i rifiuti siano individuati per frazioni omogenee e siano rispettate le disposizioni in materia di emissioni nell'atmosfera.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 28/12/2001 num. 452 art. 7, Legge 27/02/2002 num. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)