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Sez. 3, Sentenza n. 26449 del 06/05/2003 Cc. (dep. 19/06/2003) Rv. 225387 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Disciplina sui rifiuti - Combustibile da rifiuto - Disciplina applicabile - Individuazione.
Stato
decisa il 2003-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225387-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Al combustibile da rifiuti (cd. CDR) è applicabile la disciplina di cui all'art. 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, ai sensi del quale il ricorso alla procedura semplificata è ammesso a condizione che l'impianto sia previsto dal piano regionale ovvero che sia intervento apposito accordo di programma, non rilevando a tal fine che il CDR sia stato qualificato come rifiuto speciale ai sensi dell'art. 7, comma 3 lett. 1 bis, del decreto n. 22, come introdotto dal decreto legge 28 dicembre 2001 n. 452, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002 n. 16, atteso che il citato art. 22 fa riferimento al CDR in quanto tale indipendentemente dalla qualificazione dello stesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 22 com. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 31 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 7 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)