Sez. 3, Sentenza n. 10156 del 01/02/2002 Ud. (dep. 12/03/2002) Rv. 221114 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE | Omessa motivazione sui motivi nuovi - Automatica nullità della sentenza - Esclusione - Valutazione sulla ammissibilità' e rilevanza dei motivi nuovi - Necessità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE
Nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l'omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall'appellante, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 611, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 167, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 167, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)