Sez. 2 - , Sentenza n. 31278 del 15/05/2019 Ud. (dep. 16/07/2019) Rv. 276982 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE | Omessa motivazione sui motivi nuovi - Automatica nullità della sentenza - Esclusione - Valutazione sulla ammissibilità e rilevanza dei motivi nuovi - Necessità.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE
Nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l'omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall'appellante, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611 com. 1, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 167
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)