diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12428 del 07/07/2004 (Rv. 574236 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Istanza di revoca del decreto di espulsione - Diniego del prefetto - Provvedimenti di revoca della revoca del decreto di espulsione - Assoggettamento al sindacato giurisdizionale - Disciplina applicabile - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574236-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di disciplina dell'immigrazione, sono assoggettati a controllo giurisdizionale non solo i decreti di espulsione del prefetto - come risulta dalla lettera dell'art. 13 del testo unico approvato con D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - ma anche i provvedimenti adottati dal prefetto sulle istanze di revoca dei provvedimenti di espulsione; tale controllo, per ragioni di coerenza sul piano sistematico e di effettività della tutela delle situazioni soggettive garantite, deve ritenersi riservato al giudice ordinario, nelle forme previste dagli artt. 13, commi ottavi e decimi, e tredicesimi - bis del medesimo testo unico. Tale principio, del pari per ragioni di coerenza sul piano sistematico e per effettività della tutela delle situazioni giuridiche garantite, trova applicazione anche per l'impugnazione dei provvedimenti di revoca della revoca del decreto di espulsione, ai quali va dunque applicata la medesima normativa che disciplina l'impugnazione dei provvedimenti di espulsione, compresa la disposizione (art. 13, comma ottavo, del T.U.) che fissa in cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento il termine per impugnarlo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)