Sez. 1, Sentenza n. 19580 del 20/12/2003 (Rv. 569117 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | T.U. immigrazione (D.Lgs. n. 286 del 1998 e succ. modif.) - Provvedimenti adottati nel vigore di tale normativa sulle istanze di revoca di provvedimenti di espulsione emanati nella vigenza della precedente disciplina - Controllo del giudice ordinario nelle forme stabilite dagli artt. 13 e 13 - bis del T.U. - Devoluzione - Fondamento.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di disciplina dell'immigrazione, l'art. 2 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) riconosce ai cittadini extracomunitari comunque presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi nei rapporti con la pubblica amministrazione; pertanto, ragioni di coerenza sistematica e di effettività della tutela dei diritti soggettivi impongono che, al pari delle opposizioni avverso i decreti di espulsione, anche i ricorsi avverso il diniego di revoca di detti decreti - pur emanati nel vigore della disciplina di cui al decreto -legge 30 dicembre 1989, n. 416 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39) - debbano essere soggetti al controllo del giudice ordinario nelle forme stabilite dal testo unico (artt. 13 e 13 - bis del D.Lgs. n. 286 del 1998 cit., modificati prima dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113, e poi dalla legge 30 luglio 2002, n. 189).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/1989 num. 416 CORTE COST., Legge 28/02/1990 num. 39 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 113 CORTE COST., Legge 30/07/2002 num. 189 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)