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Sez. 1, Ordinanza n. 18551 del 08/07/2025 (Rv. 675462-01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione speciale - Regime successivo alle modifiche dell'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286 del 1998, introdotte dal d.l. n. 20 del 2023 - Autonoma rilevanza della tutela della vita privata e familiare dello straniero - Esclusione - Persistenza dell'obbligo del rispetto del sistema di tutela dei diritti fondamentali - Sussistenza - Valutazione giudiziale - Criteri.
Stato
decisa il 2025-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675462-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di immigrazione, sebbene l'art.19, comma 1.1., del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo modificato dal d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023, non riconosca più autonoma e diretta rilevanza alla tutela della vita privata e familiare del cittadino straniero ai fini del riconoscimento della protezione speciale, tuttavia l'interprete, in attuazione dell'art. 8 CEDU, deve sempre riscontrare il rispetto dei criteri di valutazione elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale, largamente sovrapponibili a quelli previsti dalla precedente formulazione della norma, ma soggetti alla flessibile mediazione giudiziale, già fatti propri dalla giurisprudenza nazionale di legittimità, in tema di tutela dei diritti fondamentali di matrice costituzionale e convenzionale, secondo l'espressa disposizione dettata dall'art.5, comma 6, del d.lgs. 286 del 1998.

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 10/03/2023 num. 20 art. 7 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)