Sez. 1, Ordinanza n. 28104 del 22/10/2025 (Rv. 676226-01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Opposizione al decreto di espulsione - Valutazione del giudice di pace - Art. 19, comma 1.1., del T.U.I. nel testo riformato dal d.l. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023 - Rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali - Rispetto della CEDU - Necessità - Fattispecie.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di opposizione a decreto di espulsione, nella valutazione della condizione di non espellibilità, ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I., come novellato dal d.l. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023, il giudice di pace deve aver riguardo al rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano, tra i quali quelli imposti dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, da esaminare alla luce della specifica condizione della persona straniera nel suo complesso e non in modo atomistico, utilizzando i criteri indicati dalla giurisprudenza della Corte Edu. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di pace che aveva rigettato l'opposizione proposta avverso un decreto di espulsione, senza considerare la lunga permanenza sul territorio, il percorso lavorativo intrapreso e l'inserimento sociale, documentato anche dal contratto di locazione).
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 10/03/2023 num. 20 art. 7, Legge 05/05/2023 num. 50, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)