Sez. L, Sentenza n. 3758 del 01/06/1983 (Rv. 428671 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE EX ART. 2113 COD. CIV. - CONDIZIONI - AZIONI DI NULLITÀ ED ANNULLABILITÀ - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE EX ART. 2113 COD. CIV. - CONDIZIONI - AZIONI DI NULLITÀ ED ANNULLABILITÀ - AMMISSIBILITÀ.*
L'impugnazione di rinunzie e transazioni ex art. 2113 cod. civ., possibile quando tali negozi non siano stati conclusi nei modi previsti dall'ultimo comma di tale norma, non è un rimedio esclusivo, ma si aggiunge alle normali azioni di nullità e annullabilità dei contratti. (V 7017/82, mass n 424679).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)