Sez. 1, Sentenza n. 2749 del 05/05/1995 Cc. (dep. 09/06/1995) Rv. 201481 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario | Liberazione anticipata - Prova della partecipazione dell'opera di rieducazione, non limitata alla mera regolarità della condotta - Necessità anche nei confronti dei soggetti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario - Possibilità, anche per tali soggetti, di fornire la prova richiesta - Esplicitazione.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario
La prova della partecipazione all'opera di rieducazione - la quale non può mai consistere per alcuno nella mera regolarità della condotta - costituisce condizione assolutamente indispensabile, ai sensi dell'art. 54, comma primo, dell'ordinamento penitenziario, per poter fruire della liberazione anticipata. Tale condizione, quindi, deve sussistere anche con riguardo ai soggetti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis, comma secondo, del medesimo ordinamento; regime che, di per sè, non esclude in assoluto la possibilità di fornire comunque la prova richiesta, considerando, da un lato, che il citato art. 41 bis non prevede la sospensione totale delle regole di trattamento, ma solo di quelle, tra esse, che " possano porsi in concreto contratto con le esigenze di ordine e di sicurezza"; dallo altro lato che il principio del "trattamento" informa comunque, necessariamente, di sè l'intero ordinamento penitenziario e può trovare attuazione, ai sensi dell'art. 15, comma primo, di tale ordinamento, in una tale varietà di elementi (istruzione, lavoro, religione, attività culturali, ricreative e sportive, contatti con il mondo esterno, rapporti con la famiglia), da rendere difficilmente ipotizzabile, in concreto (specie nell'attuale contesto sociale, generalmente sensibilizzato all'esigenza che l'attuazione della pena, in ossequio al dettato di cui all'art. 27 Cost., non assuma mai caratteristiche di disumanità e sia comunque volta alla rieducazione del condannato), una situazione nella quale nemmeno uno degli elementi anzidetti sia presente e, quindi, valutabile, positivamente o negativamente, ai sensi dell'art. 94 del regolamento di esecuzione. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha annullato la decisione del tribunale di sorveglianza che, nei confronti di un soggetto sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis, aveva ritenuto sufficiente, per la concessione della liberazione anticipata, la mera regolarità della condotta, sull'assunto che non sarebbe stato possibile al medesimo soggetto dar prova, altrimenti, di partecipazione all'opera di rieducazione). (V. Corte Cost. 28 luglio 1993 n. 349).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 15, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., DPR 29/04/1976 num. 431 art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)