Sez. 1, Sentenza n. 6597 del 10/12/1996 Cc. (dep. 31/01/1997) Rv. 206775 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario - Requisito della partecipazione all'opera di rieducazione - Criteri di valutazione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Nei confronti dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario il requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, previsto dall'art. 54 del medesimo ordinamento ai fini della concessione della liberazione anticipata, ancorché non valutabile con riguardo a taluni dei parametri esemplificati dall'art. 94, comma secondo, del Regolamento approvato con D.P.R. 9 aprile 1976 n. 431 (quali l'impegno nel profittare delle opportunità trattamentali, dai quali i detenuti in questione sono normalmente esclusi, o la qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni, ai quali osta l'esistenza del regime di segregazione), potrà, tuttavia, essere valutato ugualmente con riguardo ai residui parametri indicati nel citato art. 94 (atteggiamento nei confronti degli operatori penitenziari e qualità dei rapporti intrattenuti con i familiari), oltreché con riguardo ad ulteriori e diversi indici di valutazione, che possano in concreto essere individuati anche al di fuori delle suddette esemplificazioni.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., DPR 09/04/1976 num. 431 art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)