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Sez. 5, Sentenza n. 651 del 20/04/1971 Ud. (dep. 01/07/1971) Rv. 118609 - 01

DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - GIUDIZIO DISCIPLINARE PRESSO L'ORDINE FORENSE - RICORRENTE - NON E PARTE - OFFESE CONTENUTE NEL RICORSO - IMMUNITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118609-01

DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - GIUDIZIO DISCIPLINARE PRESSO L'ORDINE FORENSE - RICORRENTE - NON E PARTE - OFFESE CONTENUTE NEL RICORSO - IMMUNITA - ESCLUSIONE.*

Il ricorrente in un giudizio disciplinare presso l' ordine forense non e parte nel giudizio stesso e pertanto non puo godere della causa di non punibilita prevista nell'art 598 cod pen per le offese contenute nel ricorso. (fattispecie in cui un avvocato era stato accusato di avere violato i doveri di lealta e probita, di essere un truffatore e di avere offeso la toga nell'Esercizio del suo patrocinio).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 598 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)