Sez. 5, Sentenza n. 39486 del 06/07/2018 Ud. (dep. 03/09/2018) Rv. 273888 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - IMMUNITÀ GIUDIZIALE | Offese contenute in un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense - Applicabilità dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - IMMUNITÀ GIUDIZIALE
L'esimente di cui all'art.598 cod. pen. (non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative) non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'operatività dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. nei confronti dell'imputato che aveva accusato, con un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense territoriale, un avvocato, affermando che aveva istruito centinaia di cause basate sul mendacio e definendolo 'sua falsità').
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)