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Sez. 1, Sentenza n. 3889 del 26/05/1999 Cc. (dep. 14/07/1999) Rv. 214005 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Principio di ammissibilità indipendentemente dalla qualificazione - Istanza di ricusazione - Applicabilità - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214005-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

All'istanza di ricusazione non è applicabile la norma dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., secondo la quale l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data dalla parte che l'ha proposta; sicché al giudice della ricusazione è interdetta la qualificazione di una simile dichiarazione come richiesta di rimessione del processo, non potendo sostituirsi la sua volontà a quella dell'interessato relativamente a un atto, di rilevante importanza processuale in quanto diretto a limitare la capacità del giudice, riservato alla personale valutazione del medesimo. (Fattispecie nella quale la Corte d'appello, investita da istanza di ricusazione di un collegio giudicante del tribunale, generica e priva dell'indicazione dei nomi dei giudici, anziché dichiararla inammissibile, l'aveva trasmessa alla Corte di cassazione, ritenendola suscettibile di valutazione come istanza di rimessione e la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha provveduto alla dichiarazione di inammissibilità, irritualmente non intervenuta nel precedente grado).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 45 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)