Sez. 2, Sentenza n. 5337 del 22/09/1998 Cc. (dep. 12/10/1998) Rv. 211665 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Inammissibilità pronunciata da collegio un componente del quale aveva concorso alla pronuncia di merito - Nullità - Esclusione - Causa di incompatibilità - Sussistenza - Ricusazione del giudice con dichiarazione successiva alla conoscenza del provvedimento - Ammissibilità - Fattispecie relativa a conversione del ricorso in dichiarazione di ricusazione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE
Qualora un componente del collegio che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione abbia in precedenza partecipato al giudizio di merito, non sussiste alcuna causa di nullità ma si configura un'ipotesi di incompatibilità la quale, stante la natura e la forma del procedimento di cui all'art. 634 cod. proc. pen., può essere fatta valere con istanza di ricusazione solo successivamente alla pronuncia, e cioè quando, con la notifica dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità, detta causa è divenuta nota. (In applicazione di tale principio la Corte, ritenuta l'applicabilità nella specie dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ha qualificato il ricorso - con cui l'incompatibilità era stata denunciata "sub specie nullitatis" - come dichiarazione di ricusazione ed ha trasmesso gli atti per la decisione ad una sezione della Corte d'appello diversa da quella di appartenenza del giudice ricusato, secondo il disposto dell'art. 40 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 40 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 40 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 634 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)