Sez. L, Sentenza n. 16509 del 02/07/2013 (Rv. 627057 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Art. 32 c.c.n.l. del 18 luglio 1990 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato - Riqualificazione professionale (cosiddetta valorizzazione) - Operatività - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'art. 32 del c.c.n.l. del 18 luglio 1990 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, si interpreta nel senso che il diritto alla riqualificazione professionale ivi introdotto per alcune categorie di personale (cosiddetta valorizzazione), con il "passaggio di determinate attività dal 5° livello (Area II operatori specializzati) al livello 6° (Area III tecnici)", pur ancorato alla data del 1 dicembre 1991 quanto agli effetti economici e giuridici, non è immediatamente operativo in quanto esplicitamente subordinato alla conclusione di uno "specifico" accordo, avente lo scopo di determinare "i criteri funzionali ed organizzativi" del passaggio.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 18/07/1990 art. 32, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)