Sez. L, Sentenza n. 8153 del 19/04/2005 (Rv. 580837 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione del c.c.n.l. 18 luglio 1990 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato in tema di qualifiche professionali.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che, interpretando gli artt. 23 e 32 del c.c.n.l. 1990/92 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato ed i successivi accordi, aveva ritenuto, con motivazione coerente e logica, che il dipendente avesse diritto alla richiesta riqualificazione professionale, non essendo stata provata l'esistenza di un diverso accordo del maggio 1993 e la pretesa coincidenza del contenuto dello stesso con la circolare applicativa, rimasta semplice interpretazione unilaterale della società).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Contr. Coll. 18/07/1990 art. 23, Contr. Coll. 18/07/1990 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)