Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 329 del 1991
Massime (1)
Massima n. 17509
- Radiotelevisione e servizi radioelettrici
- Esercizio abusivo di impianti radioelettrici soggetti ad auorizzazione
- Sanzioni penali
- Previsione di un trattamento sanzionatorio identico a quello stabilito per la più grave ipotesi di esercizio abusivo di impianti soggetti a concessione
- Ritenuta arbitrarietà
- 'Ius superveniens'
- Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Leggi la massima
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' affinché provveda al riesame della rilevanza della questione alla stregua della l. 6 agosto 1990, n. 223, già vigente al momento della emissione dell'ordinanza di rimessione ma non considerata dal giudice 'a quo', il cui art. 30, settimo comma, ha modificato il previgente regime sanzionatorio differenziando fra impianti radioelettrici di debole potenza - in base alla sentenza n. 1030 del 1988 soggetti ad autorizzazione - e impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, soggetti a concessione. - In ordine alla nuova disposizione: O. n. 272/1991.
Norme impugnate
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), come modificato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio 1991 dal Pretore di Saluzzo nel procedimento penale a carico di Vivone Fulvio, iscritta al n. 250 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Saluzzo, con l'ordinanza indicata in epigrafe, emessa nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'esercizio senza autorizzazione di apparecchi radioelettrici di debole potenza, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (T.U. delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, per la parificazione, ritenuta arbitraria, nel trattamento sanzionatorio dell'esercizio abusivo di impianti rispettivamente soggetti a concessione ovvero - come nella specie - ad autorizzazione (questi ultimi, a seguito della sentenza n. 1030 del 1988 di questa Corte);
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in entrambi i giudizi tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;
punto 2
Considerato che dall'ordinanza non appare che il giudice rimettente abbia tenuto conto che, anteriormente alla sua emanazione, la disposizione impugnata è stata sostituita con l'art. 30, settimo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), che ha modificato il previgente regime sanzionatorio, differenziando tra impianti radioelettrici - tra cui quelli di debole potenza, soggetti ad autorizzazione in base alla predetta sentenza - e impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, soggetti a concessione: e ciò, a prescindere da quanto considerato in ordine alla nuova disposizione nell'ordinanza n. 272 del 1991;
che conseguentemente gli atti vanno restituiti al predetto giudice, perché riesamini la rilevanza della questione alla stregua della nuova normativa;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Saluzzo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze