Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 272 del 1991
Massime (2)
Massima n. 17386
- Radiotelevisione e servizi radioelettrici
- Esercizio abusivo di impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione
- Sanzioni penali
- Irragionevole previsione di un trattamento sanzionatorio identico a quello stabilito per la (ritenuta) più grave fattispecie di esercizio abusivo di impianti soggetti a concessione
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione per irrilevanza, in quanto la norma impugnata (art. 195 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nel testo sostituito con l'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103) non è più applicabile essendo stata sostituita dall'art. 30, settimo comma, l. n. 223/1990 prevedente un più favorevole trattamento sanzionatorio. - Per la non fondatezza e la manifesta infondatezza di analoghe questioni proposte sulla medesima norma: S. n 237/1984 e O nn. 13/1989, 160/1989, 331/1989 e 394/1989.
Norme impugnate
Parametri
- art. 3 Cost.
Massima n. 17387
- Radiotelevisione e servizi radioelettrici
- Esercizio abusivo di impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione
- Sanzioni penali
- Previsione di un trattamento sanzionatorio identico a quello stabilito per la (ritenuta) più grave fattispecie di esercizio abusivo di impianti soggetti a concessione
- Irragionevolezza
- Esclusione
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Sia per gli impianti radioelettrici per cui è richiesta la concessione, sia per quelli (di debole potenza) per cui è richiesta solo l'autorizzazione, l'assoggettamento dell'esercizio abusivo di essi a sanzione penale risponde alla medesima esigenza di un razionale ed ordinato governo dell'etere, idoneo ad assicurare in concreto il coordinamento e la compatibilità reciproca dei vari strumenti di telecomunicazione. Non può quindi dirsi irragionevole che la misura della pena edittale prevista sia identica per entrambe le sottofattispecie, dato che le specifiche modalità di regolazione amministrativa dell'attività non comportano di per sé una diversa lesione del bene tutelato e che eventuali differenze rilevabili in concreto ben possono essere apprezzate nell'ambito dei limiti minimo e massimo della stessa pena edittale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, settimo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Norme impugnate
- art. 30, comma 7, legge 6 agosto 1990, n. 223
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) e 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1990 dal Pretore di Ivrea - Sezione distaccata di Cuorgné nel procedimento penale a carico di Merlotti Roberto, iscritta al n. 7 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Ivrea - Sezione distaccata di Cuorgné, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103; b) dell'art. 30, settimo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223; sostenendo che essi violerebbero i principi di uguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) nella parte in cui assoggettano ad identica sanzione penale l'abusiva installazione di impianto radioelettrico di telecomunicazione senza distinguere l'ipotesi in cui lo stesso sia soggetto a regime concessorio da quella - meno grave - in cui sia soggetto a semplice regime autorizzatorio;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
punto 2
Considerato che la questione riferita alla disposizione sub a) - già dichiarata non fondata con la sentenza n. 237 del 1984 e manifestamente infondata con numerose ordinanze (da ultime, nn. 13, 160, 331 e 394 del 1989) - è ormai palesemente irrilevante nel giudizio principale, dato che la norma impugnata non è in esso più applicabile essendo stata sostituita col predetto art. 30, settimo comma, della legge n. 223 del 1990, che prevede un trattamento sanzionatorio più favorevole (art. 195, secondo comma, nuovo testo);
che tale questione va perciò dichiarata manifestamente inammissibile;
che la questione riferita alla disposizione sub b) concerne la parificazione del trattamento sanzionatorio (arresto da tre a sei mesi) dell'esercizio abusivo di apparecchi radioelettrici di debole potenza di cui all'art. 334 del d.P.R. n. 156 del 1973, soggetti ad autorizzazione, e di altri impianti radioelettrici, soggetti a concessione; che la riconduzione dei predetti apparecchi nell'ambito del regime autorizzatorio (sentenza n. 1030 del 1988) è dipesa dalla considerazione che quello concessorio comportava il riconoscimento alla P.A. di eccessivi spazi di discrezionalità, non giustificati dall'esigenza di un razionale ed ordinato governo dell'etere, idoneo ad assicurare in concreto il coordinamento e la compatibilità reciproca dei vari strumenti di telecomunicazione;
che, poiché anche per gli impianti radioelettrici soggetti a concessione è questa stessa esigenza che sta alla base dell'assoggettamento a sanzione penale della condotta inosservante, non può dirsi irragionevole che si accomunino nella medesima previsione le due sottofattispecie, dato che le specifiche modalità di regolazione amministrativa dell'attività non comportano di per sé una diversa entità della lesione del bene tutelato e che eventuali differenze rilevabili in concreto ben possono essere apprezzate nell'ambito dei limiti minimo e massimo della pena edittale;
che, di conseguenza, tale questione va dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Pretore di Ivrea - Sezione distaccata di Cuorgné, con ordinanza del 9 novembre 1990;
2) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, settimo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze