Sez. 3, Sentenza n. 196 del 23/01/1969 (Rv. 338122 - 01)
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE - POSIZIONE DI ATTORE DELL'OPPONENTE - ONERE PROBATORIO - LIMITI - CARENZA DI UNA CONDIZIONE DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE - POSIZIONE DI ATTORE DELL'OPPONENTE - ONERE PROBATORIO - LIMITI - CARENZA DI UNA CONDIZIONE DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
L'ingiunzione fiscale, come atto formale di un procedimento monitorio sui generis, ha la particolare natura di titolo esecutivo stragiudiziale, con la conseguenza che l'opposizione all'ingiunzione da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, sul quale, al contrario di quanto avviene nella procedura ingiuntiva ordinaria, e l'opponente ad assumere veste di attore con i conseguenti oneri in ordine alla prova. Tuttavia, la mancata deduzione, da parte dell'opponente, della carenza di un presupposto e condizione per l'Azione promossa dall' amministrazione con l'atto ingiuntivo non impedisce al giudice, sulla semplice prospettazione dei fatti pacifici in causa di esercitare il suo potere-dovere diretto ad accertare se l'Azione fu legittimamente promossa. (nella specie il giudice d'appello, sul presupposto della definitivita dell'accertamento del debito fiscale per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che aveva statuito sulla opposizione proposta avverso una prima ingiunzione fiscale, notificata al debitore aveva rilevato d'ufficio la carenza di interesse dell' amministrazione all'Azione diretta alla formazione di un secondo titolo accertativo dello stesso debito). (V 2255-68, massima 334528 2214-68, massima 334439 3000-67 massima n 330711).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 art. 2, Legge 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)