Sez. 2, Sentenza n. 3000 del 21/12/1967 (Rv. 330711 - 01)
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - POSIZIONE DELL'OPPONENTE - ONERE DELLA PROVA.*
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - POSIZIONE DELL'OPPONENTE - ONERE DELLA PROVA.*
L'ingiunzione cosiddetta fiscale costituisce un vero e proprio atto amministrativo rispetto al quale l'opposizione del debitore rappresenta la domanda giudiziale che apre un ordinario processo cognitivo nel quale il debitore stesso viene ad assumere la veste di attore ed ha, quindi, l'Onere di provare l'insussistenza e l'infondatezza del credito a lui imputato.*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 art. 2, Legge 14/04/1910 num. 639 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)