Sez. 3, Sentenza n. 25268 del 01/12/2009 (Rv. 610755 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE | Natura - Lodo arbitrale - Impugnazione per nullità - Esclusione - Impugnazione per errore - Ammissibilità - Limiti - Caratteri dell'errore - Essenzialità e riconoscibilità - Necessità - Errore relativo al convincimento raggiunto - Esclusione.
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE
Nell'arbitrato irrituale, attesa la sua natura volta ad integrare una manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti in conflitto, il lodo è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare simile manifestazione di volontà, con conseguente esclusione dell'impugnazione per nullità prevista dall'art. 828 cod. proc. civ.; pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, deducibile in sede impugnatoria, per essere rilevante, deve integrare gli estremi della essenzialità e riconoscibilità di cui agli artt. 1429 e 1431 cod. civ., mentre non rileva l'errore commesso dagli arbitri con riferimento alla determinazione adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1431, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)