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Sez. L, Sentenza n. 15353 del 09/08/2004 (Rv. 575314 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE | Principio del contraddittorio - Violazione nel corso di un arbitrato irrituale - Conseguenze - Deducibilità di detta violazione solo come errore ex art. 1429 cod. civ. - Incidenza e contenuto del relativo onere probatorio.
Stato
decisa il 2004-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575314-01

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE

Nell'arbitrato libero o irrituale, che si traduce in una regolamentazione contrattuale della contesa, la violazione del principio del contraddittorio non rileva come vizio del procedimento, ma come violazione del contratto di mandato, e può rilevare esclusivamente ai fini dell'impugnazione ex art. 1429 cod. civ., ossia come errore degli arbitri che abbia inficiato la volontà contrattuale dai medesimi espressa; ne consegue che la parte che impugna il lodo deve dimostrare in concreto l'errore nell'apprezzamento della realtà' nel quale gli arbitri sarebbero incorsi, mentre il solo fatto di non essere stata ascoltata, di non aver ricevuto copia della memoria prodotta dalla controparte o di non aver potuto produrre a sua volta una replica non implica di per sè un vizio della volontà degli arbitri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1429, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)