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Sez. 5, Sentenza n. 12924 del 24/05/2013 (Rv. 627210 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI | Terreni relativi ad impianti di distribuzione di prodotti petroliferi - Beni ammortizzabili - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627210-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI

In tema di avviso di accertamento relativo a IRPEG e IRAP, i terreni, benché compresi in complesso strutturale aziendale, non sono beni ammortizzabili, e ciò anche quando essi siano strumentali all'esercizio dell'impresa, in quanto non solo non espressamente inseriti nella tabella Gruppo IX, specie 2, del d.m. 31 dicembre 1988 (relativo agli impianti stradali di distribuzione di prodotti petroliferi), tra i beni ammortizzabili, ma anche perché per loro natura suscettibili di un numero indefinito di utilizzazioni, e quindi non soggetti a "deperimento" e "consumo", ai sensi degli artt. 67 e 75 del T.U.I.R.

Riferimenti normativi: DM Finanze 31/12/1988, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)