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Sez. 5, Sentenza n. 1404 del 22/01/2013 (Rv. 624905 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Per l'acquisto di "beni ammortizzabili" - Nozione - Terreni edificabili - Esclusione - Capannoni aziendali - Inclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624905-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

Ai fini del rimborso dell'IVA assolta sull'acquisto di beni ammortizzabili, non rientrano nella nozione di "beni ammortizzabili", recepita dall'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, i terreni edificabili, perché essi - al contrario dei capannoni industriali che ivi siano costruiti - non vanno soggetti a logorio fisico od economico.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)