Sez. 5, Sentenza n. 1404 del 22/01/2013 (Rv. 624905 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Per l'acquisto di "beni ammortizzabili" - Nozione - Terreni edificabili - Esclusione - Capannoni aziendali - Inclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
Ai fini del rimborso dell'IVA assolta sull'acquisto di beni ammortizzabili, non rientrano nella nozione di "beni ammortizzabili", recepita dall'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, i terreni edificabili, perché essi - al contrario dei capannoni industriali che ivi siano costruiti - non vanno soggetti a logorio fisico od economico.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)