Sez. 3 - , Sentenza n. 34788 del 17/11/2021 (Rv. 663119 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI) | Assicurato trasportato - Danno conseguente al sinistro - Risarcimento a carico dell’assicuratore - Spettanza - Fondamento – Limiti -
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, in conformità a quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE, così come interpretate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, in applicazione del principio solidaristico "vulneratus ante omnia reficiendus", la vittima trasportata ha sempre e comunque il diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualità, non potendo l'assicuratore negare il risarcimento sulla base di disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida, con l'unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, come è nel caso di rapinatori, terroristi o ladri.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 30/12/1983 num. 5, Direttive del Consiglio CEE 14/05/1990 num. 232, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)