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Sez. 3 - , Ordinanza n. 1269 del 19/01/2018 (Rv. 647359 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI) | Assicurato trasportato - Danno alla persona - Risarcimento a carico del proprio assicuratore - Spettanza - Fondamento - Corresponsabilità nella causazione del danno - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2018-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647359-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI)

In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, la disciplina di diritto interno deve essere interpretata in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, alla luce della quale la qualità di vittima-avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato-responsabile. Pertanto il proprietario del veicolo, il quale al momento del sinistro viaggiava sullo stesso come trasportato, ha diritto ad ottenere dall'assicuratore il risarcimento del danno derivante dalla circolazione non illegale del mezzo, senza che assuma rilevanza la sua eventuale correponsabilità, salva l'applicazione, in detta ipotesi, dell'art. 1227 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 30/12/1983 num. 5 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 30/12/1983 num. 5 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 14/05/1990 num. 232 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 16/09/2009 num. 103, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)