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Sez. 1, Sentenza n. 22012 del 19/10/2007 (Rv. 600226 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - VERIFICAZIONE | Formazione dello stato passivo - Verificazione - Opposizione - Conflitto fra creditori - Scrittura Privata - Sentenza che definisce il giudizio di opposizione - Giudicato - Limiti - Azione del debitore soccombente nei confronti del debitore "in bonis" - Ammissibilità - Cambiale depositata come prova del credito - Giudicato sull'opposizione allo stato passivo - Conseguenze - Identità.
Stato
decisa il 2007-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600226-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - VERIFICAZIONE

La sentenza che, definendo il giudizio di opposizione allo stato passivo, accerti l'inopponibilità del credito, perché basato su scrittura priva di data certa, non esclude la sua efficacia tra le parti, ma soltanto la sua anteriorità al fallimento, sicchè il giudicato formatosi sul punto non può essere di ostacolo alla proposizione della stessa domanda nei confronti del debitore tornato in bonis; siffatto principio trova applicazione anche allorché si tratti di cambiali, sia quando siano prodotte come prova di una promessa di pagamento, sia quando sia esercitata l'azione cambiaria, poiché anche in questo caso il giudizio di opposizione allo stato passivo concerne il trattamento della prova scritta che è l'unica data e l'unica possibile.

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)