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Sez. L, Sentenza n. 7588 del 10/07/1993 (Rv. 483089 - 01)

Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere | Indennità di accompagnamento - Requisito reddituale - Insussistenza - Costituzione in mora della P.A. - Presupposto - Disciplina ex art. 7 legge n. 533 del 1973 - Operatività.
Stato
decisa il 1993-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483089-01

Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere

Anche con riguardo all'indennità di accompagnamento - per la quale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980, non è richiesto (come confermato, fra l'altro, dalla lettera e dalla "ratio" della norma, nonché dalla nuova disciplina dettata dalla legge n. 508 del 1988) il mancato superamento di una soglia minima di reddito - l'inutile decorso di centoventi giorni dalla presentazione della domanda amministrativa equivale alla costituzione in mora, con la conseguente decorrenza dei relativi interessi, attesi il carattere generale della regola dettata dall'art. 7 della legge n. 533 del 1973 e la sua applicabilità anche alle prestazioni assistenziali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 21/11/1988 num. 508 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)