Sez. L, Sentenza n. 14955 del 23/10/2002 (Rv. 558031 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Diritto all'indennità di accompagnamento - Condizioni - Requisito sanitario - Carattere esclusivo - Requisito reddituale - Previsione - Esclusione - Insussistenza - Fattispecie.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Il diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 richiede solo la presenza del requisito della totale inabilità e della incapacità di deambulare autonomamente o di compiere gli atti quotidiani della vita e prescinde da ogni requisito reddituale. Ne consegue la irrilevanza dell'accertamento in ordine all'avvenuto risarcimento delle conseguenze lesive di un sinistro stradale asseritamente all'origine della patologia invalidante.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)