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Sez. L, Sentenza n. 7748 del 20/10/1987 (Rv. 455592 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELL'INVALIDITÀ PENSIONABILE EX LEGGE N. 222 DEL 1984 - PORTATA - ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ - CONCESSIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO - NOZIONE - DIVERSITÀ CON IL CONCETTO DI CAPACITÀ DI GUADAGNO.*
Stato
decisa il 1987-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455592-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELL'INVALIDITÀ PENSIONABILE EX LEGGE N. 222 DEL 1984 - PORTATA - ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ - CONCESSIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO - NOZIONE - DIVERSITÀ CON IL CONCETTO DI CAPACITÀ DI GUADAGNO.*

In materia d'Invalidità pensionabile, la legge 12 giugno 1984 n. 222 ha sostituito, come criterio di riferimento per la concessione delle prestazioni previdenziali, alla capacità di guadagno del sistema previgente, la capacità di lavoro, ed ha introdotto - in luogo dell'unico evento protetto della vecchia disciplina, rappresentato dalla riduzione della capacità di guadagno dell'assicurato a meno di un terzo l'evento dell'Invalidità, intesa come riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato, a causa di infermità o di difetti fisici o mentali, e l'evento della inabilità, intesa come stato di impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa (sempre a causa di infermità o di difetti fisici o mentali), collegando al primo evento il diritto all'assegno ordinario di Invalidità (art. 1) ed al secondo il diritto alla pensione ordinaria di inabilità (art. 2). Essendo l'evento biologico dell'Invalidità di cui alla nuova normativa (che considera le sole infermità fisiche e mentali ed esclude - art. 15 - la Rilevanza dei cosiddetti fattori socio-economici) più restrittivo di quello analogo della normativa previgente, l'assicurato non ha interesse a vedere valutato alla stregua della nuova normativa un evento biologico già ritenuto giuridicamente irrilevante, ai fini pensionistici, in base alla (più favorevole) normativa previgente. (V 3070/87, mass n 452171; (V 101/87, mass n 449893).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 12 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)