Sez. L, Sentenza n. 101 del 09/01/1987 (Rv. 449893 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA EX LEGGE N. 222 DEL 1984 - PORTATA - ASSEGNO TRIENNALE E PENSIONE VITALIZIA - PRESUPPOSTI RISPETTIVI - DIRITTO TRANSITORIO - EFFICACIA DELLE NUOVE NORME SULLE PRESTAZIONI LIQUIDATE CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'1 LUGLIO 1984.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA EX LEGGE N. 222 DEL 1984 - PORTATA - ASSEGNO TRIENNALE E PENSIONE VITALIZIA - PRESUPPOSTI RISPETTIVI - DIRITTO TRANSITORIO - EFFICACIA DELLE NUOVE NORME SULLE PRESTAZIONI LIQUIDATE CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'1 LUGLIO 1984.*
La legge 12 giugno 1984 n. 222 ha riformato la disciplina dell'Assicurazione obbligatoria dei lavoratori contro l'Invalidità, sostituendo (art. 1) alla pensione già prevista per i soggetti con normale capacità di guadagno ridotta di oltre due terzi un assegno triennale (rinnovabile) per coloro che (a causa d'infermità o difetto fisico mentale) abbiano perduto oltre i due terzi della capacità non più di guadagno ma di lavoro e stabilendo (art. 2) una pensione vitalizia (salvo recupero della capacità) per coloro che (per le stesse cause anzidette) vengano a trovarsi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. La stessa legge, inoltre, ha espressamente disposto (art. 12) che le norme in essa contenute hanno effetto sulle prestazioni liquidate con decorrenza successiva alla sua entrata in vigore, avvenuta l'1 luglio 1984. (V 5376/85, mass n 442612; (V 2560/85, mass n 440373).*
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 9, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)