Sez. 1, Sentenza n. 10132 del 14/05/2005 (Rv. 581491 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Rigetto nell'<an> - Determinazione del <quantum> in misura inferiore alla somma ingiunta - Domanda dell'Amministrazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Nell'ambito dell'opposizione ad una ingiunzione fiscale, di cui al r.d. n. 639 del 1910, l'Amministrazione, non diversamente che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, assume la posizione dell'attore in senso sostanziale e la sua domanda è costituita dall'ingiunzione fiscale notificata al destinatario, della quale abbia chiesto la conferma nel giudizio. Nel caso in cui il giudice di merito abbia confermato nell'<an> la pretesa fiscale, e si sia risolto a determinarne il <quantum> in una misura inferiore a quella ingiunta, egli non ha bisogno di un'apposita e ulteriore domanda dell'Amministrazione poichè questa, secondo i principi generali, avendo fatto richiesta del tutto, ove non abbia rinunciato all'istanza, va considerata come richiedente la minor somma determinata proprio a seguito del giudizio instaurato a istanza dell'opponente.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)