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Sez. 5, Sentenza n. 19194 del 06/09/2006 (Rv. 594647 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | Ingiunzione doganale ex art. 82 del d.P.R. n. 43 del 1973 - Abrogazione, ad opera dell'art. 130 del d.P.R. n. 43 del 1988, delle disposizioni regolanti la riscossione coattiva delle imposte mediante rinvio al r.d. n. 639 del 1910 - Conseguenze - Sopravvivenza dell'ingiunzione come atto impositivo con funzione accertativa della pretesa erariale - Giudizio di opposizione - Caratteri - Onere probatorio - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594647-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE

In tema di tributi doganali, l'ingiunzione doganale prevista dall'art. 82 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, che rinvia al r.d. 14 aprile 1910, n. 639, deve ritenersi "sopravvissuta" al disposto dell'art. 130, secondo comma, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, il quale ha abrogato tutte le disposizioni che regolavano la riscossione coattiva delle imposte mediante rinvio al detto r.d. n. 639 del 1910. Essa ha pertanto perduto la funzione di precetto e di titolo esecutivo azionabile in forme diverse dalla procedura di riscossione a mezzo ruolo tramite il concessionario - non essendo più consentito avvalersi della procedura regolata dagli artt. 5 e seguenti del decreto del 1910, che dalle modalità di formazione ed esecuzione del ruolo prescindeva -, ma ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell'imposta. Nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, l'amministrazione, che sul piano dell'onere probatorio assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto in tutto o in parte il diritto di recupero così azionato, sicché la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa, sulla cui fondatezza è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore e contrastati dal soggetto ingiunto: tale prova non deve essere offerta con introduzione di apposita domanda, quindi, atteso che è lo stesso atto di accertamento notificato alla controparte, e da questa impugnato, ad integrare gli estremi della domanda sulla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi ove non sussistano ragioni a tal fine preclusive.

Riferimenti normativi: DPR 28/01/1988 num. 43 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 130 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)