Sez. 1, Sentenza n. 6552 del 11/06/1993 (Rv. 482770 - 01)
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Obblighi dei contribuenti - Variazione dell'imponibile o dell'imposta | Bene imponibile - Riduzione entro l'anno dell'effettuazione dell'operazione per sopravvenuto accordo transattivo tra le parti - Variazione - Cedente - Registrazione - Effettuazione - Conseguenze - Cessionario - Obblighi - I.V.A. - Importo corrispondente alla variazione - Cessionario - Detrazione dell'I.V.A. dovuta - Ammissibilità - Esclusione - Importo eventualmente pagato al cedente - Restituzione - Diritto - Ammissibilità.
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Obblighi dei contribuenti - Variazione dell'imponibile o dell'imposta
In tema di I.V.A., qualora, dopo la registrazione eseguita dal cessionario del bene ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, entro l'anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile intervenga una riduzione della base imponibile per sopravvenuto accordo transattivo tra le parti e la variazione sia debitamente registrata dal cedente, il cessionario è obbligato ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 a registrare detta variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24 del citato d.P.R., e perde il diritto alla detrazione, dall'I.V.A. da lui dovuta, dell'importo corrispondente alla variazione, salvo il diritto alla restituzione dell'importo eventualmente pagato al cedente a titolo di rivalsa.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 24, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)