Sez. 2, Sentenza n. 7234 del 26/06/1995 (Rv. 493109 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA | Cessione di beni - Risoluzione del contratto - Nullità della cessione - Rapporti fra il cedente ed il fisco - Diritto di detrazione dall'imposta spettante al cedente - Rapporto di rivalsa fra cedente e cessionario - Rimborso del cessionario al cedente dell'imposta da questi versata al fisco - Permanenza dell'obbligo del cessionario dopo la risoluzione del contratto - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA
Secondo la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto cui sono assoggettate le cessioni dei beni, dettata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nei rapporti fra cedente, contribuente di diritto, ed il fisco, in caso di risoluzione del contratto la cessione è nulla ed il cedente ha diritto di detrarre dall'imposta dovuta per le operazioni effettuate l'imposta corrispondente alla variazione dipendente dalla cessione risolta, come previsto dall'art. 26 dello stesso d.P.R. n. 633, mentre nel diverso rapporto di rivalsa, di natura privatistica, fra cedente e cessionario la risoluzione del contratto non comporta automaticamente il venir meno dell'obbligo del secondo di rimborsare al primo l'imposta da questi versata al fisco, essendo necessario a tal fine che il cessionario deduca e dimostri l'avvenuto recupero dell'I.V.A. da parte del cedente mediante la detrazione prevista dal menzionato art. 26.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)