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Sez. 3, Sentenza n. 5678 del 15/03/2006 (Rv. 588106 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEL COMMITTENTE | Riconoscimento di responsabilità - Rilevanza quale fonte di obbligazione - Esclusione - Appalto di opere pubbliche - Autonomia dell'appaltatore - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588106-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEL COMMITTENTE

In tema di contratto d'appalto, il "riconoscimento di responsabilità" proveniente dal committente non costituisce autonoma fonte di obbligazione in ordine alla produzione di danni a terzi o alla loro ritardata riparazione, atteso che esso non costituisce, in sé, una delle fonti delle obbligazioni di cui all'art. 1173 cod. civ.; né rileva che si tratti di appalto di opere e servizi pubblici, che non comporta necessariamente una limitazione assoluta dell'autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera. (Fattispecie relativa ad allagamento provocato dalla rottura di una conduttura idrica durante lavori di scavo per l'installazione di cavi telefonici).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1666, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)