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Sez. 2, Sentenza n. 7890 del 22/07/1999 (Rv. 528871 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE | Danni causati da un singolo condomino - Per guasti verificatisi nella sua proprietà esclusiva - Spesa necessaria per ovviare ai danni - Riconoscimento stragiudiziale della responsabilità da parte del condomino ovvero accertamento giudiziale della stessa - Deliberazione dell'assemblea di attribuzione della spesa al condomino - Possibilità Sussistenza - Mancanza del riconoscimento stragiudiziale o dell'accertamento - Ripartizione della spesa tra tutti i condomini secondo i criteri di ripartizione ordinaria - Necessità - Successivo regresso verso il condomino responsabile - Ammissibilità - Sussistenza - Deliberazione impositiva della spesa al condomino - Nullità - Sussistenza - Cassazione senza rinvio della sentenza impugnata - Decisione nel merito con declaratoria della nullità - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528871-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE

Il singolo condomino risponde verso gli altri condomini dei danni causati da guasti verificatisi nella sua proprietà esclusiva, e deve, perciò, sostenere la relativa spesa, ove abbia riconosciuto la propria responsabilità o essa sia stata accertata in sede giudiziale. Tuttavia, fino a quando l'obbligo risarcitorio del condomino non risulti in uno di tali modi accertato, l'assemblea non può porre a suo carico detto obbligo, né imputargli a tale titolo alcuna spesa, non potendo l'assemblea disattendere l'ordinario criterio di ripartizione, né la tabella millesimale e dovendo, invece, applicare la regola generale stabilita dall'art. 1123 cod. civ., secondo cui ogni addebito di spesa deve essere effettuato in base alla quota di partecipazione di ciascun condomino alla proprietà comune, cioè in base ai millesimi. Pertanto, in difetto di accertamento dell'obbligo risarcitorio in uno dei due modi indicati, la suddetta spesa dev'essere dall'assemblea provvisoriamente ripartita, secondo gli ordinari criteri di ripartizione, tra tutti i condomini, fermo restando il diritto di costoro di agire, singolarmente o per mezzo dell'amministratore, contro il condomino ritenuto responsabile, per ottenere il rimborso di quando anticipato (nella specie, in applicazione di tali principi, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza di merito e, decidendo nel merito, ha dichiarato nulla la deliberazione condominiale impugnata, la quale, senza che vi fosse stato riconoscimento di responsabilità ed essendo riservato, quindi, al giudice il relativo accertamento, aveva attribuito all'assemblea condominiale il potere di deliberare sulla responsabilità di un singolo condomino ed aveva addebitato al medesimo la spesa occorsa in conseguenza del fatto dannoso imputatogli).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)