diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 3924 del 30/10/1995 Cc. (dep. 24/01/1996) Rv. 203868 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - In genere | Cognizione del giudice del gravame - È limitata ai punti della decisione come investiti dai motivi - Fattispecie: provvedimento di proroga dei termini della custodia cautelare.
Stato
decisa il 1995-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203868-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - In genere

In sede di appello avverso un'ordinanza in materia di misure cautelari personali, la cognizione del giudice rimane circoscritta ai punti della decisione così come investiti dai motivi proposti. (fattispecie nella quale il Tribunale - investito di appello degli imputati avverso un provvedimento del Gip che aveva concesso la proroga dei termini di custodia cautelare per essere in corso accertamenti di particolare complessità - ebbe a confermare detta proroga per ragione diversa da quella indicata nell'ordinanza impugnata e criticata nei motivi di appello e cioè valorizzando la complessità della valutazione degli atti di indagini già esauriti. Affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha ritenuto che detto giudice avesse travalicato i limiti dei suoi poteri e pertanto ha annullato senza rinvio la relativa decisione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 305 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)