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Sez. 4, Sentenza n. 2017 del 20/08/1996 Cc. (dep. 03/10/1996) Rv. 206309 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Provvedimento applicativo - Specifiche esigenze cautelari - Motivazione - Mancanza - Potere del giudice d'appello - Annullamento - Sussistenza - Integrazione della motivazione del provvedimento impugnato - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-08-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206309-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

In materia di misure cautelari, coercitive e interdittive, il potere-dovere, espressamente previsto dalla legge, di dichiarare la nullità del provvedimento applicativo, tutte le volte in cui venga rilevato il vizio contemplato dall'art. 292, secondo comma, lett. c), cod. proc. pen., sussiste anche per il giudice di appello, al quale è inibito qualsivoglia intervento di tipo integrativo allorché accerti di ufficio la nullità e "a fortiori", allorché il vizio venga dedotto dall'interessato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)