Sez. 3, Sentenza n. 590 del 14/02/1975 (Rv. 373903 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - ESTENSIONE DELL'OBBLIGO - MODIFICAZIONI OD APPORTI PER L'IDONEITA DELLA COSA ALL'USO PATTUITO - ESCLUSIONE - LIMITI - ACCORDO DEI CONTRAENTI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - ESTENSIONE DELL'OBBLIGO - MODIFICAZIONI OD APPORTI PER L'IDONEITA DELLA COSA ALL'USO PATTUITO - ESCLUSIONE - LIMITI - ACCORDO DEI CONTRAENTI.*
Negli obblighi del locatore di consegnare la cosa in buono stato di manutenzione e di mantenerla in istato da servire all'uso convenuto non rientra quello di apportare alla cosa stessa le modifiche e aggiunte occorrenti per renderla idonea alla destinazione pattuita, ne quella di assicurare al conduttore la possibilita di apportarvele egli stesso. Cio, tuttavia, non esclude che le parti possano concludere un accordo in tal senso, fatto salvo il problema della sua qualificazione e dell'eventuale carattere misto che il contratto potrebbe assumere in determinate ipotesi. (V 2043/74, mass n 370322).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)