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Sez. 3, Sentenza n. 2043 del 10/07/1974 (Rv. 370322 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - MANTENIMENTO DELLA COSA IN STATO DI SERVIRE ALL'USO CONVENUTO - MODIFICAZIONI OD AGGIUNTE NECESSARIE - OBBLIGO DEL LOCATORE DI ESEGUIRLE O DI CONSENTIRNE L'ESECUZIONE - ESCLUSIONE - ORIGINARIA MANCANZA DI IMPIANTO OD ACCESSORIO NECESSARIO - VIZI DELLA COSA LOCATA - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1974-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370322-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - MANTENIMENTO DELLA COSA IN STATO DI SERVIRE ALL'USO CONVENUTO - MODIFICAZIONI OD AGGIUNTE NECESSARIE - OBBLIGO DEL LOCATORE DI ESEGUIRLE O DI CONSENTIRNE L'ESECUZIONE - ESCLUSIONE - ORIGINARIA MANCANZA DI IMPIANTO OD ACCESSORIO NECESSARIO - VIZI DELLA COSA LOCATA - CONFIGURABILITA.*

Le obbligazioni poste a carico del locatore dai nn 1 e 2 dell'art5 cod civ, di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e di mantenerla in istato di servire all'uso convenuto, non comprendono quella di apportare alla cosa stessa le modificazioni o aggiunte necessarie per renderla idonea all'uso convenuto, ne di assicurare al conduttore la possibilita di apportarvi egli stesso quelle modificazioni o aggiunte. L'originaria Mancanza nell'immobile locato di un impianto o accessorio necessario perche esso possa venir adibito dal conduttore all'uso convenuto, da luogo alla garanzia per vizi della cosa locata se tale Mancanza era conosciuta dal conduttore o facilmente riconoscibile. (V 1544'73, mass n 364341).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575 com. 1, Cod. Civ. art. 1575 com. 2, Cod. Civ. art. 1576

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)