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Sez. L, Sentenza n. 7648 del 16/05/2012 (Rv. 622516 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Ricorso per violazione del contraddittorio - Motivo inerente a ricostruzione del fascicolo di parte non espressamente autorizzata dal giudice di merito - Omessa indicazione da parte del ricorrente dei documenti che assume abusivamente inseriti - Inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2012-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622516-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Il ricorso per cassazione, col quale la parte, pur risultando edotta del contenuto del fascicolo di controparte oggetto di ricostruzione e pur essendo in grado quindi d'indicare eventuali documenti abusivamente introdotti, si limiti a denunciare, con motivo di carattere puramente formale, la violazione del contraddittorio per avere il giudice di merito impiegato ai fini della decisione il fascicolo ricostruito senza aver esplicitamente autorizzato la ricostruzione e senza aver provocato il contraddittorio al riguardo, è inammissibile per manifesta infondatezza della censura. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 2, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 360 bis n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)