Sez. L, Sentenza n. 25609 del 14/11/2013 (Rv. 628584 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricostituzione di atti giudiziari - Applicabilità analogica degli artt. 112 e 113 cod. proc. pen. - Provvedimento del giudice - Natura amministrativa e ordinatoria - Configurabilità - Conseguenze - Vizio di motivazione censurabile ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il provvedimento con il quale il giudice - applicando analogicamente le norme di cui agli artt. 112 e 113 cod. proc. pen., in assenza di uno specifico procedimento disciplinato per il processo civile - stabilisce le modalità di ricostituzione degli atti processuali mancanti, ha natura amministrativa e meramente ordinatoria. Ne consegue che esso è privo di contenuto decisorio e, in quanto assoggettato al regime della motivazione proprio degli atti amministrativi, non è suscettibile di valutazione in sede di giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in quanto l'art. 113 cod. proc. pen. non individua alcun vincolo di contenuto e non prevede alcuna sanzione per eventuali vizi nella relativa attività di formazione, purché la ricostituzione avvenga secondo le forme ritenute dal giudice conformi allo scopo per il quale la procedura è prevista.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 112, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)