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Sez. U, Sentenza n. 6371 del 25/11/1982 (Rv. 423998 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - REIEZIONE DI DOMANDA DI AMMISSIONE AD UNA SOCIETÀ COOPERATIVA CON CONTRIBUTO STATALE - DOMANDA DELLO INTERESSATO PER CONSEGUIRE LA RESTITUZIONE DEI VERSAMENTI EFFETTUATI AI FINI DELL'AMMISSIONE - CONTROVERSIA - COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1982-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423998-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - REIEZIONE DI DOMANDA DI AMMISSIONE AD UNA SOCIETÀ COOPERATIVA CON CONTRIBUTO STATALE - DOMANDA DELLO INTERESSATO PER CONSEGUIRE LA RESTITUZIONE DEI VERSAMENTI EFFETTUATI AI FINI DELL'AMMISSIONE - CONTROVERSIA - COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

Qualora la domanda di ammissione ad una società cooperativa non sia stata accolta, con deliberazione degli amministratori da annotarsi nel libro dei soci (art. 2525 cod. civ.), la sottoscrizione ed il versamento della quota sociale sono inidonei all'acquisto della qualità di socio; e pertanto, la controversia promossa da chi abbia proposto domanda, non accolta, di ammissione ad una cooperativa con contributo statale per conseguire la restituzione dei versamenti effettuati, non investendo la posizione di socio od il rapporto sociale, esula da quelle devolute alla cognizione delle commissioni di vigilanza, a norma dell'art. 131 del R.d. 28 aprile 1938 n. 1165 sull'edilizia popolare ed economica e spetta alla cognizione del giudice ordinario. (V 5643/78, mass n 395409).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2525, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)