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Sez. 1, Sentenza n. 5643 del 29/11/1978 (Rv. 395409 - 01)

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI - VERSAMENTO E SOTTOSCRIZIONE DI UNA QUOTA O AZIONE - INSUFFICIENZA - LIMITI - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395409-01

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI - VERSAMENTO E SOTTOSCRIZIONE DI UNA QUOTA O AZIONE - INSUFFICIENZA - LIMITI - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

L'art 2525 cod civ si limita a richiedere, per l'ammissione di nuovi soci nella societa cooperativa, la domanda dello interessato ed una conforme deliberazione degli amministratori da annotarsi nel libro dei soci; e, quindi, la sottoscrizione ed il versamento di almeno una quota od Azione non assumono - salvo diversa, specifica disposizione dello statuto sociale - il valore di requisiti essenziali per l'acquisto della qualita di socio. L'interpretazione, anche a questo riguardo, dello statuto sociale - che e atto di autonomia privata - e rimessa al giudice del merito e si sottrae al Sindacato di legittimita se compiuta senza violazione delle norme di ermeneutica contrattuale e se sorretta da motivazione adeguata ed esente da vizi logici. (V 89/76, mass n 378713; (V 561/73, mass nn 362608 e 362609).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2325, Cod. Civ. art. 2525, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)