Sez. 1, Sentenza n. 22 del 11/01/1984 Cc. (dep. 14/02/1984) Rv. 162639 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - ORDINANZA DI RIGETTO DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ - IMPUGNAZIONE AUTONOMA - ESCLUSIONE - FONDAMENTO - ART. 200 COD. PROC. PEN. E ART. 24, SECONDO COMMA LEGGE N. 87 DEL 1953.*
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - ORDINANZA DI RIGETTO DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ - IMPUGNAZIONE AUTONOMA - ESCLUSIONE - FONDAMENTO - ART. 200 COD. PROC. PEN. E ART. 24, SECONDO COMMA LEGGE N. 87 DEL 1953.*
Il regime della impugnabilità differita delle ordinanze emesse nella fase del giudizio non è applicabile ai provvedimenti di rigetto della questione di costituzionalità, così come si evince dall'art. 24, secondo comma legge 11 marzo 1953 n. 87, il quale, consentendo incondizionatamente di riproporre l'eccezione all'inizio di ogni grado ulteriore del processo, esclude che la ordinanza stessa diventi definitiva se non sia specificamente impugnata a norma dell'art. 200 cod. proc. pen.. (V mass n 129604, ultima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 200, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 24 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)