diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 170 del 30/01/1975 Cc. (dep. 18/03/1975) Rv. 129604 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - RILEVANZA - GIUDIZIO (SULLA) - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO (O DI MERITO) - CONTROLLO DELLA CORTE - LIMITI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO (O DI MERITO) PER NUOVO ESAME - IN GENERE - GIUDIZIO SULLA RILEVANZA - ESCLUSIVA COMPETENZA DEL GIUDICE DI MERITO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DI MERITO PER PIU ADEGUATA MOTIVAZIONE - RIESAME AUTONOMO DEL GIUDICE DI MERITO SULLA RILEVANZA E LA EVENTUALE MANIFESTA INFONDATEZZA - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1975-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/129604-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - RILEVANZA - GIUDIZIO (SULLA) - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO (O DI MERITO) - CONTROLLO DELLA CORTE - LIMITI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO (O DI MERITO) PER NUOVO ESAME - IN GENERE - GIUDIZIO SULLA RILEVANZA - ESCLUSIVA COMPETENZA DEL GIUDICE DI MERITO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DI MERITO PER PIU ADEGUATA MOTIVAZIONE - RIESAME AUTONOMO DEL GIUDICE DI MERITO SULLA RILEVANZA E LA EVENTUALE MANIFESTA INFONDATEZZA - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*

Il giudizio sulla Rilevanza della questione di legittimita costituzionale per la definizione della controversia principale e devoluto alla esclusiva Competenza del giudice di merito: l'ordinanza con la quale viene proposta la questione puo essere sindacata dalla Corte costituzionale soltanto sotto l'aspetto formale della Mancanza o insufficienza della motivazione. Pertanto, quando la Corte costituzionale rinvii gli Atti al giudice perche adempia all'Obbligo di una adeguata motivazione, il giudice, data la Competenza che la legge gli attribuisce a riguardo, e libero di riesaminare la Rilevanza e la eventuale manifesta infondatezza della questione con piena autonomia, non essendo vincolato ne dalla sua precedente ordinanza, ne da quella emanata dalla Corte costituzionale. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto che l'ordinanza dibattimentale con la quale e ritenuta la manifesta infondatezza della questione di legittimita costituzionale, gia in precedenza sollevata, non costituisce provvedimento abnorme immediatamente ricorribile, ma provvedimento impugnabile unitamente alla sentenza ai sensi dell'art 200 cod proc pen). (V 122006, 121925, 119928, anno 1972, 116824, anno 1971; 109887, anno(1969).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 524, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)