Sez. 3, Ordinanza n. 4523 del 28/02/2026 (Rv. 677790-01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI | Atto dispositivo di un bene in comunione legale - Azione revocatoria - Litisconsorzio necessario dei coniugi - Sussistenza - Fondamento. PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - In genere.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI
Nel giudizio relativo all'azione revocatoria dell'atto dispositivo di un bene in comunione legale i coniugi rivestono la qualità di litisconsorti necessari, trattandosi di una comunione senza quote nella quale entrambi sono titolari di una situazione giuridica unitaria e inscindibile.
Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 189 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)