diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 4523 del 28/02/2026 (Rv. 677790-01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI | Atto dispositivo di un bene in comunione legale - Azione revocatoria - Litisconsorzio necessario dei coniugi - Sussistenza - Fondamento. PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677790-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI

Nel giudizio relativo all'azione revocatoria dell'atto dispositivo di un bene in comunione legale i coniugi rivestono la qualità di litisconsorti necessari, trattandosi di una comunione senza quote nella quale entrambi sono titolari di una situazione giuridica unitaria e inscindibile.

Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 189 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)